(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13
                         del 29 aprile 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le  relative  norme  di
attuazione;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 gennaio
1977,  n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della
Regione sarda e sulle competenze della  giunta,  della  presidenza  e
degli assessorati regionali";
  Vista  la  legge  14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge-quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
  Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: "Norme per
la protezione degli  animali  e  istituzione  dell'anagrafe  canina",
cosi'  come  integrata  e  modificata  dalla legge regionale 1 agosto
1996, n. 35;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre
1985;
  Considerato che il consiglio regionale,  nella  seduta  pomeridiana
del  2  febbraio 1999 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto,
ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;
 
                              E m a n a
il seguente decreto, avente ad oggetto:  "Regolamento  di  attuazione
della legge n. 281 e delle leggi regionali n. 21 del 1994 e n. 35 del
1996 sulla prevenzione del randagismo":
 
                               Art. 1.
                           Norme generali
 
  1.  La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela
della salute pubblica e  ambientale,  regolamentata  dalla  legge  14
agosto 1991, n. 281 e dalle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1
agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento.
  2. Il regolamento:
   a)  consta  delle  disposizioni  operative  per  l'adempimento dei
compiti    nella    realizzazione    delle    strutture    necessarie
all'applicazione  del  dettato  normativo  sulla  cattura,  raccolta,
mantenimento e cura degli animali di affezione;
   b) regolamenta le procedure amministrative e burocratiche  per  la
richiesta  dei  contributi  e stabilisce gli standard a cui adeguarsi
per ottenerli;
   c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di
contributi e la costituzione dei consorzi di comuni;
   d)  detta  le  indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e
provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario  utile
alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;
   e)  indica  le  modalita'  e  i  tempi di svolgimento dei corsi di
formazione delle guardie zoofile e del personale  addetto,  in  forma
dipendente,   convenzionata   o  volontaria,  a  mansioni  che  hanno
relazione con la vita degli animali da affezione;
   f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale  preposto
al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;
   g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;
   h)  determina  le  forme  e  i  limiti dei finanziamenti ai comuni
singoli o associati, ai privati e alle associazioni di  volontariato,
per  la  costruzione  e  ristrutturazione  dei  canili  e per la loro
gestione;
   i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali,
per addestramento e  anche  le  modalita'  organizzative  per  fiere,
esposizioni  e  manifestazioni  collettive  che abbiano come soggetti
principali cani e gatti;
   l)  incentiva   attivita'   educative   e   di   propaganda   alla
realizzazione del benessere animale.